Ricorso Inammissibile: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il massimo rigore tecnico. Un errore formale o una motivazione non adeguata possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare proprio questo istituto e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze nell’ottobre del 2024. Il ricorrente, tramite il proprio legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue doglianze dinanzi ai giudici di legittimità. La Corte Suprema, tuttavia, non è entrata nel merito della questione sollevata.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
Con un’ordinanza emessa a giugno 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione implica che i giudici non hanno valutato se le ragioni dell’appellante fossero fondate o meno, ma si sono fermati a un controllo preliminare che ha evidenziato un vizio insanabile nell’atto di impugnazione. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello di Firenze è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame non esplicita i motivi specifici che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, è utile ricordare quali sono le cause più comuni che possono rendere un ricorso inammissibile in Cassazione. Tra queste troviamo:
* Vizi di forma: l’atto di ricorso non rispetta i requisiti specifici previsti dal codice di procedura penale.
* Mancanza dei motivi di ricorso: i motivi addotti non rientrano tra quelli tassativamente previsti dalla legge per il giudizio di Cassazione (ad esempio, si tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Suprema Corte).
* Genericità dei motivi: le censure mosse alla sentenza impugnata sono vaghe, astratte o non si confrontano specificamente con le argomentazioni del giudice di merito.
* Tardività: il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
La decisione della Corte, pur nella sua sinteticità, ribadisce l’importanza di un approccio rigoroso e tecnicamente ineccepibile nella redazione di un ricorso per Cassazione.
Le Conclusioni: le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma produce effetti concreti e gravosi. Il primo è la definitiva chiusura del caso, con la conferma della sentenza impugnata. Il secondo, di natura economica, è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende. Quest’ultima non è un risarcimento, ma una vera e propria sanzione pecuniaria volta a scoraggiare impugnazioni avventate o dilatorie. Questo caso evidenzia come la fase di impugnazione in Cassazione debba essere ponderata con estrema attenzione, affidandosi a professionisti esperti in grado di valutare la reale sussistenza dei presupposti per un ricorso, al fine di evitare esiti pregiudizievoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso presenta vizi formali o sostanziali tali da impedire alla Corte di esaminarne il merito. La Corte, in pratica, non valuta se le ragioni del ricorrente siano giuste o sbagliate, ma si ferma a una verifica preliminare che ha esito negativo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, il cui importo viene versato alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della questione nel caso di specie?
No. Avendo dichiarato il ricorso inammissibile, la Corte non ha proceduto all’esame del merito delle questioni sollevate dal ricorrente, confermando di fatto la decisione del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28928 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28928 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 23/09/2000
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
F(‘
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui si denunzia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’omesso
riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. -è inammissibile, in quanto fondato su motivi che, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
puntualmente disattesi dalla Corte di merito, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046
del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025.