Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Conseguenze Economiche
Presentare un ricorso inammissibile davanti alla Corte di Cassazione non è un’azione priva di conseguenze. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità, con particolare attenzione alle implicazioni economiche per chi ha promosso l’azione legale. Questa analisi si basa su un caso concreto che illustra perfettamente le dinamiche procedurali e le sanzioni previste dalla legge.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione della Sentenza d’Appello
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Una parte, ritenendosi lesa da tale decisione, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso per Cassazione. Questo strumento rappresenta il terzo e ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è accessibile solo per specifici motivi di legittimità, ovvero per presunte violazioni di legge, e non per riesaminare i fatti del caso.
L’appellante ha quindi presentato il proprio ricorso alla Suprema Corte, chiedendo di annullare la pronuncia della corte territoriale. La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione è stata incaricata di valutare preliminarmente la validità del ricorso stesso.
La Decisione della Suprema Corte e il Ricorso Inammissibile
All’udienza fissata, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere e aver dato avviso alle parti, la Corte ha emesso la sua decisione. Il verdetto è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa dichiarazione significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate. Il ricorso è stato fermato ‘alla porta’ perché mancava dei requisiti essenziali che la legge richiede per poter essere esaminato. Tali requisiti possono riguardare la forma dell’atto, i termini di presentazione, o la natura dei motivi addotti, che devono essere strettamente legati a violazioni di legge e non a una diversa valutazione dei fatti.
Le Conseguenze Economiche della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma comporta conseguenze economiche dirette e significative per il ricorrente. L’ordinanza in esame è molto chiara al riguardo e stabilisce due condanne distinte:
1. Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato condannato a sostenere tutti i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata imposta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare a favore della Cassa delle ammende. Questo importo non è un risarcimento per la controparte, ma una sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia di ultimo grado con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile, la decisione si fonda su un principio cardine del sistema giudiziario: l’efficienza e la serietà dell’accesso alla giustizia. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che rischiano di congestionare il lavoro della Suprema Corte, sottraendo tempo e risorse all’analisi di casi meritevoli.
La sanzione pecuniaria, quindi, non ha una funzione punitiva fine a se stessa, ma serve a responsabilizzare le parti e i loro difensori, spingendoli a una valutazione più attenta e rigorosa dei presupposti di ammissibilità prima di adire la Corte di Cassazione.
Conclusioni
L’ordinanza esaminata ribadisce un concetto fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale e non una prosecuzione del giudizio di merito. La dichiarazione di ricorso inammissibile chiude definitivamente il procedimento, rendendo irrevocabile la sentenza d’appello e addebitando al ricorrente non solo le spese del giudizio, ma anche una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di preparare un’impugnazione con la massima diligenza, nel pieno rispetto delle norme procedurali, per evitare conseguenze economiche negative e garantire il corretto funzionamento del sistema giudiziario.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha potuto esaminare il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, l’appello viene respinto senza una valutazione del suo contenuto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, alla Cassa delle ammende.
La decisione della Corte d’Appello rimane valida dopo questa ordinanza?
Sì. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione comporta che la sentenza impugnata, emessa in questo caso dalla Corte d’Appello, diventi definitiva e pienamente esecutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28285 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28285 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VITTORIA il 06/07/1979
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 494 cod. pen.;
Considerato che il primo mo,tivo – con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato –
non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli
adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare,
pag. 3), risultando la ricorrente non solo intestataria dell’utenza utilizzata per l’attivazione del contratto ma anche residente presso l’abitazione cui la fornitura
si riferisce;
Considerato che il secondo motivo – con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – è
aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico,
omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il consigliere tensore
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Il Presidente