Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25500 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25500 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/04/1980
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il
vizio motivazionale in relazione agli artt. 131
bis,
20
bis cod. pen. e 545
bis cod.
proc. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché
sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle
ragioni ostative al riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sul diniego di conversione della pena detentiva con
cod. pen., la sanzione del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 20
bis difettando rispettivamente il requisito del minimo disvalore penale del fatto ed
numerosi precedenti penali specifici gravanti sul prevenuto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il Co sigli re Estensore