Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30677 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30677 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a TRESIGALLO il 02/04/1959 COGNOME NOME (CUI: 00EGSGO) nato a GENOVA il 24/09/1959
avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
exizAbo
•NOME
Rilevato che
COGNOME e NOME COGNOME tramite il loro comune difensore di fiducia, contestano il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.
pen. rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 17 ottobre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Genova, con cui è stata applicata la pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 12.000
multa ciascuno, in ordine ai reati di cui agli art. 81 e 110 cod. pen. e art. 73, commi 1, 1
bis
e
4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Genova il 23 maggio 2024.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, c bis,
cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all’espressione
della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità del della misura di sicurezza»; profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel cas
specie.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono
essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spe processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma I’ll aprile 2025.