Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25722 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25722 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce l’insussistenza di prove in ordin
all’evasione ed il mancato riconoscimento della continuazione con altro identico delitto realizza ad un mese di distanza da quello per cui è procedimento sono riproduttivi di analoghe questioni
già sottoposte al vaglio della Corte di appello che: quanto a prova della responsabilità, osservato come il controllo effettuato dagli operanti avesse consentito di accertare che
ricorrente non fosse in casa, circostanza comunicata agli operanti dalla nipote del COGNOME che non aveva alcun motivo per mentire e compromettere il ricorrente; quanto al mancato
riconoscimento della continuazione, ha osservato come ben differenti fossero le ragioni alla base nonostante fossero state commesse a poco tempo di distanza l’una dall’altra;
delle due evasioni
/
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del rilevato,
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025