Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le sue Conseguenze
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione che dichiara un ricorso inammissibile è un atto che, sebbene conciso, racchiude importanti principi di procedura penale. Questo tipo di decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un gradino prima, sancendo che l’impugnazione non può essere neppure valutata a causa di vizi procedurali o di forma. Analizziamo un caso concreto per comprendere le implicazioni di tale provvedimento, in particolare le conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un soggetto proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di una città del Sud Italia. L’obiettivo era ottenere una riforma della decisione di secondo grado. L’iter processuale, tuttavia, si è concluso con un’ordinanza della Suprema Corte che ha posto fine al procedimento in modo definitivo, senza alcuna discussione sul contenuto della sentenza impugnata.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione impedisce ai giudici di esaminare i motivi di doglianza sollevati dal ricorrente. La decisione si basa su una valutazione preliminare che ha riscontrato la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per poter accedere al giudizio di legittimità. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è divenuta definitiva.
Le Sanzioni Accessorie: Spese e Condanna alla Cassa delle Ammende
Oltre a respingere l’impugnazione, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento.
2. Una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: si tratta di una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità, volta a scoraggiare ricorsi presentati senza un adeguato fondamento giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche, un ricorso inammissibile in Cassazione può derivare da diverse cause. Tra le più comuni vi sono la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (che per la Cassazione sono limitati a violazioni di legge o vizi logici della motivazione), la mancanza di specificità delle censure, la tardività del ricorso o la proposizione di questioni di mero fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. La decisione di inammissibilità, quindi, funge da filtro per garantire che solo le questioni giuridicamente rilevanti giungano all’attenzione della Suprema Corte.
Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità di un ricorso in Cassazione rappresenta una chiusura netta del percorso giudiziario. Le implicazioni pratiche sono significative: la sentenza impugnata diventa irrevocabile e il ricorrente subisce conseguenze economiche non trascurabili. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, capace di valutare attentamente i presupposti e i limiti del giudizio di legittimità, al fine di evitare impugnazioni destinate a un esito sfavorevole e a ulteriori oneri economici.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’inammissibilità del ricorso significa che la Corte ha valutato la fondatezza delle accuse?
No, la dichiarazione di inammissibilità è una decisione puramente processuale. Significa che il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere esaminato, e quindi la Corte non ha potuto esprimersi sul merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25722 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25722 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 24/02/1976
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOMECOGNOMEAnna Domenico
OSSERVA
Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce l’insussistenza di prove in ordin
all’evasione ed il mancato riconoscimento della continuazione con altro identico delitto realizza ad un mese di distanza da quello per cui è procedimento sono riproduttivi di analoghe questioni
già sottoposte al vaglio della Corte di appello che: quanto a prova della responsabilità, osservato come il controllo effettuato dagli operanti avesse consentito di accertare che
ricorrente non fosse in casa, circostanza comunicata agli operanti dalla nipote del COGNOME che non aveva alcun motivo per mentire e compromettere il ricorrente; quanto al mancato
riconoscimento della continuazione, ha osservato come ben differenti fossero le ragioni alla base nonostante fossero state commesse a poco tempo di distanza l’una dall’altra;
delle due evasioni
/
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del rilevato,
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025