Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dal merito della questione, ma anche dal rispetto di precise regole procedurali. Un esempio emblematico è il caso del ricorso inammissibile, una situazione in cui l’organo giudicante non arriva nemmeno a valutare le ragioni delle parti a causa di vizi formali o sostanziali dell’atto di impugnazione. Analizziamo un’ordinanza della Corte di Cassazione che illustra perfettamente le conseguenze di tale declaratoria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. Il ricorrente, un individuo nato nel 1994, ha cercato di ottenere la riforma della decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione dei giudici di legittimità. La Corte è stata chiamata a valutare, in via preliminare, se il ricorso possedesse tutti i requisiti di legge per poter essere esaminato nel merito.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver sentito la relazione del Consigliere designato e aver dato avviso alle parti, ha emesso un’ordinanza molto chiara. I giudici hanno stabilito che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Questa decisione ha avuto due importanti conseguenze dirette per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a rimborsare i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese processuali.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame, per sua natura sintetica, non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, il testo chiarisce che la Corte ha ‘rilevato’ la necessità di tale decisione. In generale, un ricorso inammissibile può derivare da molteplici cause, come la tardività nella presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge, l’assenza di un interesse concreto all’impugnazione, o la proposizione di questioni di fatto che non possono essere valutate in sede di legittimità.
La decisione della Corte si basa sulla constatazione che l’atto presentato non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo così ai giudici di procedere con l’analisi del merito della vicenda. La condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta una conseguenza prevista dalla legge per scoraggiare impugnazioni presentate senza i presupposti necessari.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale: l’importanza cruciale della corretta redazione e presentazione degli atti di impugnazione. Una declaratoria di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la sentenza impugnata, precludendo ogni ulteriore esame, ma comporta anche significative sanzioni economiche per la parte ricorrente. Per i cittadini e i loro difensori, ciò evidenzia la necessità di una valutazione attenta e rigorosa dei presupposti legali prima di adire la Corte di Cassazione, al fine di evitare esiti procedurali sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione, cioè non valuta se le ragioni del ricorrente sono fondate o meno, perché l’atto di ricorso presenta vizi formali o sostanziali che ne impediscono la trattazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La decisione di inammissibilità rende definitiva la sentenza precedente?
Sì. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione comporta che la sentenza impugnata, in questo caso quella della Corte d’Appello di Lecce, diventi definitiva e non possa più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16193 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GALATINA il 11/05/1994
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 42350/24 VITI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art
cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto vizio
motivazione circa l’affermazione di penale responsabilità e, precisamente, qua alla durata e alle ragioni dell’allontanamento, esula dalla valutazi
legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coer puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dando conto dei temp
delle modalità dell’intervento degli operanti eseguito con riferimento sia al di lavoro, ove l’imputato era autorizzato a recarsi, e sia all’abitazione
ristretto agli arresti domiciliari;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, co la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 04/04/2025.