Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16874 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16874 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 02/10/1984
avverso l’ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel
Ritenuto quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata prova
della notifica dell’esecuzione della misura al prevenuto – non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in deduzioni del tutto generiche e aspecifiche.
invero, che il Tribunale di sorveglianza di Catania, nel dichiarare
Considerato, inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine,
della detenzione domiciliare ifa riferimento alla circostanza che il ricorrente, dopo aver
indicato una residenza in cui poter espletare le misure richieste, si è reso irreperibile presso l’ultimo domicilio conosciuto, pur essendo stato convocato, per ben due volte,
rendendo di fatto impossibile non solo l’espletamento dell’istruttoria, ma la stessa esecuzione della misura, in caso di concessione del beneficio.
Osservato, inoltre, che il Tribunale, in definitiva, sottolinea che, con il suo
comportamento, il ricorrente ha dimostrato di non aver alcuna intenzione di intraprendere un effettivo percorso risocializzante e ha, altresì, reso impossibile la redazione della necessaria relazione da parte dell’UEPE territorialmente competente, privando i giudici di sorveglianza della possibilità di essere edotti rispetto alla sua attuale condotta di vita.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente