Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25840 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25840 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 02B0TB2) nato il 01/01/1987
avverso la sentenza del 03/10/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il
Tribunale di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di 9.000,00 euro di ammenda, sostituita con
l’espulsione dal territorio dello Stato per la durata di cinque anni, per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 26 luglio 1975, n. 354, accertato a Firenze il 24 settembre
2021.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame
nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Tribunale di Firenze, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez.
1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 dell’08/02/2013,
Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che non risultano dimostrate le deduzioni difensive relative alla sussistenza di una situazione familiare dell’imputato ostativa alla sua espulsione,
non essendo emerso né allegato alcun elemento utile in tale direzione, in evidente violazione dei principi che governano l’impugnazione del giudizio di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053 – 01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263601 – 01).
Ritenuto, per converso, che il Tribunale di Firenze ha correttamente valutato i comportamenti criminosi posti in essere da NOME durante la sua irregolare permanenza sul territorio nazionale, attestati dalle diverse pendenze riscontrate nei suoi confronti, che rendono evidente il suo persistente comportamento antisociale.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.