Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo giudiziario, segnalando che l’atto di impugnazione non ha superato il primo vaglio di controllo formale e sostanziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto pratico per comprendere le ragioni che portano a tale declaratoria, in particolare nel contesto delle condizioni detentive. Il caso analizzato riguarda un detenuto che ha lamentato la violazione dei suoi diritti, ma il cui ricorso è stato respinto perché ritenuto generico e non adeguatamente argomentato.
I Fatti del Caso: La Denuncia sulle Condizioni Detentive
Un detenuto si rivolgeva alla magistratura di sorveglianza lamentando condizioni di vita in carcere non conformi alla dignità umana, invocando i rimedi previsti dall’articolo 35-ter dell’Ordinamento Penitenziario. Sosteneva, in sostanza, che lo spazio a sua disposizione e le modalità di detenzione costituissero un trattamento degradante.
Il Tribunale di Sorveglianza, dopo aver esaminato la documentazione fornita dall’amministrazione penitenziaria, rigettava il reclamo. Secondo il Tribunale, il detenuto aveva sempre goduto di uno spazio individuale superiore alla soglia minima di tre metri quadrati. Inoltre, erano presenti fattori compensativi adeguati, come la possibilità di trascorrere otto ore al giorno fuori dalla cella e l’accesso garantito all’acqua potabile per undici ore giornaliere. Insoddisfatto della decisione, il detenuto proponeva ricorso per Cassazione.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la genericità delle censure e l’assenza di una critica puntuale alla decisione impugnata.
La Genericità delle Censure
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel carattere astratto e generico delle doglianze. Il ricorrente si era limitato a richiamare normative e principi giurisprudenziali in modo generale, senza calarli nella situazione concreta del suo caso. Un ricorso efficace deve, al contrario, dimostrare in modo specifico come e perché la decisione del giudice precedente sia errata alla luce dei fatti specifici della causa.
L’Assenza di Critica Specifica
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha mosso una critica pertinente alle argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza. Anziché contestare la logicità del ragionamento del giudice o evidenziare un travisamento dei fatti (cioè un’errata percezione di una prova), si è limitato a sollecitare un nuovo apprezzamento degli elementi già valutati. Questo, tuttavia, non rientra nei poteri della Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha sottolineato che l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza era ben motivata. Basandosi sulle informazioni, non contestate, provenienti dall’amministrazione penitenziaria, il giudice di merito aveva correttamente escluso la sussistenza di condizioni degradanti. La superficie individuale a disposizione del detenuto, calcolata secondo i criteri della giurisprudenza più recente (che tiene conto di arredi fissi e letto singolo), era sempre risultata superiore a tre metri quadrati, e in alcuni periodi anche a quattro.
La presenza di adeguati fattori compensativi, come le otto ore fuori dalla cella, ha ulteriormente rafforzato la conclusione che non vi fosse stata alcuna violazione. Di fronte a questa solida motivazione, il ricorso si è risolto in una semplice proposta di lettura alternativa degli stessi elementi probatori, senza indicare specifici vizi logici o giuridici del provvedimento impugnato, rendendolo così inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un’impugnazione, per essere ammissibile, deve essere specifica e critica. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice precedente, né limitarsi a riproporre le proprie tesi. È necessario attaccare la motivazione del provvedimento, evidenziandone le lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto.
La decisione comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. A seguito della declaratoria di inammissibilità, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso palesemente infondato. Questo serve da monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, evitando iniziative processuali prive di fondamento giuridico.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. Il ricorrente si è limitato a citare norme e principi astratti senza applicarli al suo caso specifico e ha cercato di ottenere un nuovo esame dei fatti, anziché contestare errori di diritto nella decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Quali erano le condizioni detentive ritenute adeguate dal Tribunale di Sorveglianza?
Il Tribunale ha ritenuto le condizioni adeguate perché il detenuto disponeva di uno spazio individuale sempre superiore a tre metri quadrati (talvolta anche quattro), aveva la possibilità di uscire dalla cella per 8 ore al giorno e l’accesso all’acqua potabile era garantito per 11 ore giornaliere.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34624 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto non supera il vaglio di ammissibilità per la genericità delle censure ed è, comunque, manifestamente infondato perché non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione per essere in larghissima parte incentrato sul richiamo di normativa e principi giurisprudenziali astratti e non calati nella situazione concreta (da pag. 1 a pag. 12), mentre nel resto, nonostante la formale denuncia del vizio di violazione di legge, finisce per sollecitare nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del Tribunale di sorveglianza.
L’ordinanza GLYPH impugnata, GLYPH valorizzando GLYPH le GLYPH informazioni GLYPH fornite dall’amministrazione penitenziaria, nemmeno contestate dal ricorrente, ha escluso la sussistenza delle condizioni legittimanti i rimedi previsti dall’art. 35-ter Ord pen., evidenziando che il detenuto, oltre ad avere avuto a disposizione nel periodo di interesse, sulla base dei calcoli eseguiti dal Magistrato di sorveglianza in piena sintonia con i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità (in particolare in tema di letto singolo ed arredi fissi ), una superficie individuale sempre superiore ai tre metri quadrati e talvolta anche ai quattro metri quadrati in presenza di adeguati fattori compensativi (possibilità del detenuto di uscire dalla cella per 8 ore giornaliere), non aveva patito situazioni di degrado della vita detentiva. Alla luce della documentazione fornita dall’amministrazione penitenziaria, non hanno dato luogo a criticità rilevanti nemmeno i tempi di accesso all’acqua potabile (sempre garantiti per 11 ore giornaliere).
Il ricorrente si è limitato a prospettare una lettura alternativa degli stessi elementi probatori senza indicare gli specifici travisamenti in cui sarebbe incappato il Tribunale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
(99r
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 1 luglio 2024.