Ricorso inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare rigorosi requisiti di forma e di sostanza. In caso contrario, il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per chi lo ha proposto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle implicazioni di tale esito, confermando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una pesante sanzione pecuniaria.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 22 gennaio 2025. Il ricorrente, attraverso i suoi legali, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze all’attenzione del massimo organo della giurisdizione italiana.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e aver dato avviso alle parti, ha proceduto all’analisi preliminare dell’atto. All’udienza del 14 luglio 2025, a seguito della relazione del Consigliere relatore, la Corte ha emesso la sua decisione.
Con un’ordinanza sintetica ma perentoria, i giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare che ha evidenziato la mancanza dei presupposti necessari per procedere a un esame più approfondito.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti. Al contrario, essa comporta due precise conseguenze economiche a carico del ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il soggetto che ha presentato il ricorso inammissibile è stato condannato a sostenere tutti i costi relativi a questa fase del giudizio.
2. Sanzione pecuniaria: Oltre alle spese, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di € 3.000,00 in favore della “cassa delle ammende”. Si tratta di una sanzione aggiuntiva prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le motivazioni dietro un ricorso inammissibile
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, è utile ricordare quali sono le cause più comuni. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diversi motivi, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso non indica in modo chiaro e preciso le violazioni di legge che si intendono denunciare.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione del diritto. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove è inammissibile.
* Vizi formali: L’atto potrebbe presentare difetti nella sua redazione, come la mancanza di elementi essenziali o il mancato rispetto dei termini per la presentazione.
* Manifesta infondatezza: I motivi addotti appaiono, a una prima analisi, del tutto privi di fondamento giuridico.
Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato al rispetto di regole precise. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo sancisce la fine del percorso giudiziario, rendendo definitiva la sentenza impugnata, ma espone anche il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. Questo caso serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere un’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte, al fine di evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che l’impugnazione non viene esaminata nel merito dei motivi proposti, perché non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e non più contestabile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base al provvedimento, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo specifico caso fissata in € 3.000,00, da versare alla cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte si è fermata a una valutazione preliminare sulla validità dell’impugnazione stessa, senza entrare nel merito delle questioni di fatto o di diritto sollevate. La Cassazione agisce come giudice di legittimità, non come un terzo grado di giudizio sui fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29316 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 28/08/1980
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino indicata in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata rilevazione di cause d non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora
rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza
cadere ne b vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945,
COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/200
consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
Il Consiglieree sore
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