Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Decisione della Cassazione
Quando si intraprende un percorso giudiziario, è fondamentale rispettare scrupolosamente le regole procedurali. Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile che impedisce al giudice di esaminare il merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze, non solo procedurali ma anche economiche, di un’impugnazione che non supera questo vaglio preliminare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di una città del nord Italia in data 16 maggio 2023. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di impugnarla, portando il caso all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione. Il collegio della Settima Sezione Penale ha quindi esaminato la validità formale e sostanziale dell’atto di appello.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile
Un ricorso viene definito inammissibile quando manca di uno dei requisiti fondamentali che la legge prescrive per poter essere validamente presentato e, di conseguenza, esaminato nel merito. Le cause possono essere molteplici: dalla presentazione oltre i termini perentori stabiliti dalla legge, alla carenza di motivi specifici di impugnazione, fino a vizi di forma dell’atto stesso.
In questi casi, la Corte non entra nel vivo della questione per stabilire chi ha torto o ragione, ma si ferma a una valutazione preliminare. Se l’esito è negativo, il ricorso viene ‘bloccato’ e la decisione impugnata diventa definitiva, come se l’appello non fosse mai stato presentato.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e si concentra sul dispositivo finale, senza esplicitare nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato a qualificare il ricorso inammissibile. Tuttavia, la decisione stessa implica che i giudici di legittimità abbiano riscontrato un vizio insanabile nell’impugnazione. La Corte, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e aver dato avviso alle parti, ha concluso che l’atto non possedeva le caratteristiche necessarie per procedere a un esame di merito. La declaratoria di inammissibilità è una sanzione processuale che mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Economiche
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze per il ricorrente. Anzi, l’ordinanza stabilisce due precise sanzioni economiche a suo carico:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è tenuto a rimborsare tutti i costi legati alla procedura dinanzi alla Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata imposta una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa somma non va alla controparte, ma a un fondo statale destinato al miglioramento delle infrastrutture penitenziarie e a programmi di reinserimento. Questa misura ha una chiara funzione deterrente, per disincentivare la presentazione di ricorsi temerari.
In conclusione, questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole, pena non solo il rigetto dell’istanza, ma anche l’imposizione di significative sanzioni economiche.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non può esaminare il merito della questione perché l’atto di impugnazione presenta vizi formali o sostanziali (ad esempio, è stato depositato in ritardo o manca di motivi specifici) che ne impediscono la valutazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Secondo l’ordinanza, il ricorrente è condannato a pagare sia le spese del procedimento sia una somma aggiuntiva, in questo caso di 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende come sanzione per l’impugnazione non valida.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato presentato avverso la sentenza emessa in data 16/05/2023 dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Mantova.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25704 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 12 giugno 2024.