Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20572 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20572 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 14/12/1988
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in
oggetto in relazione al reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della
esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità
tenuto conto che la condotta dell’imputato non si è realizzata con la mera fuga ma attraverso manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, che ha posto in
pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada, anche pedoni, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una
percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019,
Rv. 277765).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presidente relatrice