Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28819 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato a CECCANO il 18/11/1988
avverso la sentenza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito
con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
A motivi di ricorso la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.,
introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità
della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è
proponibile l’impugnazione, trattandosi di pena non illegale e che la censura è
comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si è
reputato congruo il trattamento sanzionatorio, con valutazione insindacabile in questa sede.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen.
prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la
dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IN ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore