Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28051 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28051 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 01/07/1974
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati perché la sentenza gravata , nel
confermare le statuizioni risarcitorie in esito alla intervenuta prèscrizione della calunnia ascr si fonda su una valutazione del materiale probatorio acquisito ( le perizia calligrafica che
ricondotto alla ricorrente la sottoscrizione dei titoli disconosciuti dalla COGNOME letta e int dalle altre acquisizioni probatorie e in particolare le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME valoriz
anche per smentire quelle del marito dell’imputata, valorizzate dalla difesa a sostegno del proprio assunto) estranea a manifeste incongruenze logiche e a travisamenti, per errore o omissione,
delle emergenze istruttorie, senza incorrere nei vizi inadeguatamente prospettati dall’impugnazione, generica riguardo al rilievo da ascrivere alla perizia ( anche alla luce de
considerazioni esposte alla pagina 4, primo capoverso) e inconferente rispetto al dato pretermesso esposto con il primo motivo ( che comunque non mette radicalmente in discussione
il dato materiale della sottoscrizione altrimenti giustificato, per quanto detto, quale che ne stata la causale)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna là ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 maggio 2025.