Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna in Cassazione
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il corretto svolgimento delle procedure. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa non solo precludere la discussione del caso, ma anche comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio le dinamiche processuali e le loro implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un individuo contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 27 maggio 2024. Il ricorrente, nato a Palermo nel 1985, cercava di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, portando il caso all’ultimo livello di giudizio del sistema giudiziario italiano.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza emessa il 4 febbraio 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo alla questione. Dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, la Corte ha deciso di non entrare nel merito della questione sollevata. Il verdetto è stato netto e conciso: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è una semplice formalità. Essa impedisce ai giudici della Cassazione di esaminare le ragioni di fondo del ricorso. Quando un’impugnazione viene dichiarata inammissibile, la sentenza precedentemente impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Nel caso di specie, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo è diventata esecutiva a tutti gli effetti.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. Tuttavia, in termini generali, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, previste dal codice di procedura penale. Tra le più comuni vi sono la presentazione fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici previsti dalla normativa (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni che attengono al merito dei fatti, la cui valutazione è preclusa al giudice di legittimità.
La formula utilizzata dalla Corte, “rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”, indica che, a seguito dell’analisi preliminare, sono emersi vizi procedurali o sostanziali talmente evidenti da non consentire un esame più approfondito. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge anche da sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di ultima istanza.
Le Conclusioni
Questo caso sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale: l’importanza di rispettare scrupolosamente i requisiti formali e sostanziali per l’accesso ai mezzi di impugnazione. Un ricorso mal impostato o infondato non solo non produce l’effetto sperato, ma si traduce in un onere economico aggiuntivo per il proponente. La decisione della Cassazione serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e professionale prima di adire la Suprema Corte, il cui ruolo è quello di garante della corretta applicazione della legge (nomofilachia) e non di terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La sanzione pecuniaria, inoltre, rafforza il principio di responsabilità processuale, scoraggiando appelli dilatori o palesemente infondati.
Cosa succede quando un ricorso alla Corte di Cassazione è dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Qual è la conseguenza principale della dichiarazione di inammissibilità sulla sentenza precedente?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva e irrevocabile la sentenza impugnata. In questa vicenda, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 27/05/2024 è diventata esecutiva a tutti gli effetti.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali, ha una funzione sanzionatoria. Serve a penalizzare l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza rispettare i requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 03/12/1985
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione d
legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 131
bis cod. pen., è
indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaglia disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda,
della sentenza sull’offensività della condotta, i futili motivi ed i precedent
è gravato il Castronovo);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l’erron
applicazione della legge penale e l’omessa motivazione in ordine agli artt. 81
cpv.
e 133 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, be sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame de
deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata s congruità dell’aumento per la continuazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Consigliere COGNOME