Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17052 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione d
legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 131
bis cod. pen., è
indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaglia disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda,
della sentenza sull’offensività della condotta, i futili motivi ed i precedent
è gravato il COGNOME);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l’erron
applicazione della legge penale e l’omessa motivazione in ordine agli artt. 81
cpv.
e 133 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, be sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame de
deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata s congruità dell’aumento per la continuazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Consigliere Estensore