Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17094 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17094 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 23/05/1996
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di
legge in ordine all’art. 47 cod. pen., per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato di rapina attribuito all’odierno
ricorrente, oltre che manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte
territoriale (si vedano in particolare le pagg. 7 e 8 della impugnata sentenza), la quale, con congrui argomenti logici e giuridici e, facendo corretta applicazione dei
principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha congruamente affermato la penale responsabilità del Di COGNOME, da un lato, chiarendo come nel caso di specie
non siano ravvisabili gli estremi dell’errore sul fatto, e dall’altro, sottolineand come l’assunzione volontaria di sostanze stupefacenti non impedisca di ravvisare
gli estremi del coefficiente doloso in capo al soggetto agente (cfr. Sez. 1, n. 5175
del 17/12/2012, COGNOME Rv. 255179; Sez. 1, n. 39957 del 09/10/2008,
COGNOME, Rv. 241555);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.