Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25089 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a RIMINI il 24/08/1974
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Livorno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza, intesa a ottenere la sostituzione della pena inflitta con la sentenza della
Corte di appello del 7 novembre 2023 e, con un unico motivo, denuncia la violazione degli artt.
20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen;
ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché – come correttamente osservato dal Giudice dell’esecuzione – al momento dell’entrata in vigore della
cd. riforma Cartabia il procedimento era pendente in grado di appello ed era dinanzi a quel Giudice che l’istanza doveva essere formulata;
richiamato, sul punto, il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina
transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appel tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo ove l’imputato ne faccia richiesta, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame» (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287624 – 02).
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 1 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore l COGNOME