Ricorso Inammissibile: le Conseguenze della Condanna alle Spese Processuali
L’esito di un processo non sempre si conclude con una decisione sul merito della questione. A volte, un’impugnazione può interrompersi prima ancora che i giudici ne esaminino il contenuto. È il caso di un ricorso inammissibile, una pronuncia che ha conseguenze significative per chi la subisce. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle implicazioni, soprattutto economiche, di un ricorso che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
L’Analisi del Caso Giudiziario
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. L’imputato, tramite il suo legale, ha tentato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, portando la questione all’ultimo livello di giudizio.
Tuttavia, il percorso del ricorso si è arrestato bruscamente. La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza che non è entrata nel merito delle ragioni dell’appellante, ma si è fermata a una valutazione preliminare.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, formalizzata in un’ordinanza, ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a sostenere tutti i costi legati a quella fase del giudizio.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso ai mezzi di impugnazione è un diritto, ma deve essere esercitato nel rispetto di precise regole formali e sostanziali.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è un atto sintetico e non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato tale per diverse cause, tra cui:
* Vizi di forma: Mancanza degli elementi essenziali richiesti dalla legge per la stesura dell’atto.
* Proposizione fuori termine: Il ricorso è stato presentato oltre la scadenza prevista dalla legge.
* Motivi non consentiti: Vengono sollevate questioni di fatto, che la Cassazione non può valutare, invece di questioni di legittimità (cioè di violazione della legge).
* Manifesta infondatezza: I motivi addotti appaiono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da sanzione e da deterrente contro la presentazione di ricorsi temerari o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare: presentare un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. Oltre a vedere la propria richiesta respinta senza nemmeno essere discussa nel merito, il ricorrente si espone a sanzioni economiche significative. Questo caso ribadisce l’importanza cruciale di affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di valutare attentamente i presupposti e le probabilità di successo di un’impugnazione, formulando atti che rispettino scrupolosamente i requisiti imposti dal codice di procedura penale. La decisione della Cassazione serve come monito: il diritto di difesa deve essere esercitato con responsabilità per non incorrere in costi e sanzioni evitabili.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte, il che significa che non è stato esaminato nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali relative al giudizio di Cassazione e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
L’ordinanza spiega perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, il testo del provvedimento si limita a dichiarare l’inammissibilità e a statuire le relative conseguenze economiche, senza specificare le motivazioni concrete che hanno portato a tale decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24839 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24839 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NISCEMI il 05/11/1946
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 9566/25 Saita
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, articolato in più punti attinenti
responsabilità dell’imputato per il reato contestato, all’insussistenza dell’elemento psicologi all’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è pr
specificità in quanto si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logic
apparato argomentativo (v. in particolare p. 5);
pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna
Rilevato, del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2025