Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Decise dalla Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare precise regole formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo presenta. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, Sezione Penale, lo dimostra chiaramente, condannando un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
L’Analisi del Caso Giudiziario
I fatti alla base della decisione sono lineari. Un cittadino aveva presentato ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione per contestare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha il compito di esaminare, tra le altre cose, la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dei ricorsi.
All’udienza, il Collegio, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, ha proceduto alla valutazione preliminare dell’atto di impugnazione. Questo esame non è entrato nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si è concentrato esclusivamente sulla correttezza formale e sui requisiti legali del ricorso stesso.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
L’esito di questa valutazione è stato netto: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non hanno potuto procedere a un esame approfondito delle censure mosse alla sentenza d’appello. La declaratoria di inammissibilità chiude il processo, rendendo definitiva la decisione impugnata. La conseguenza diretta e automatica di tale statuizione è stata la condanna del ricorrente a sostenere i costi del procedimento da lui attivato.
La condanna accessoria: spese e sanzione
Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha applicato due sanzioni economiche previste dalla legge in questi casi:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve rimborsare allo Stato i costi relativi al procedimento di Cassazione.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: è stata imposta una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa somma non è un risarcimento, ma una sanzione volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non conformi alla legge, contribuendo al contempo a finanziare progetti di recupero per i detenuti.
Le Motivazioni della Condanna
L’ordinanza, nella sua sinteticità, non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni di inammissibilità, ma fa riferimento a un principio consolidato del nostro ordinamento processuale. La legge stabilisce che la parte che introduce un giudizio di impugnazione senza successo, a causa dell’inammissibilità del proprio atto, deve farsi carico delle conseguenze economiche. Tale meccanismo ha una duplice funzione: da un lato, responsabilizzare la parte che attiva inutilmente la macchina della giustizia; dall’altro, fungere da deterrente contro impugnazioni dilatorie o presentate senza un adeguato vaglio dei presupposti di legge.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una misura standard in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione in materia penale e la sua entità viene determinata discrezionalmente dal giudice in base alla natura del caso.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un concetto fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti come la Cassazione, è un diritto che deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica. Un ricorso inammissibile non è un evento neutro, ma un errore procedurale con costi certi. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti esperti per valutare attentamente i presupposti e le probabilità di successo di un’impugnazione, al fine di evitare non solo la conferma della decisione sfavorevole, ma anche un ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la Corte non valuta se la decisione precedente era giusta o sbagliata, ma si ferma a una verifica preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
A cosa serve la Cassa delle ammende?
È un ente statale che utilizza le somme versate a seguito di condanne pecuniarie, come quella decisa in questa ordinanza, per finanziare programmi e interventi finalizzati al reinserimento sociale delle persone detenute.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23549 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti, il provvedimento impugnato esaminati i motivi di ricorso di NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato
di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di
un’alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e senza un effettivo confronto con gli elementi posti a
fondamento della sentenza ( si veda la diffusa motivazione a pag. 3) in cui viene evidenziato il contegno violento dell’imputato, affatto limitato alla mera resistenza
passiva, e illustrando le condotte agite in positivo (l’imputato tentava di colpire i verbalizzanti spintonandoli e cercando di colpirli con calci e pugni), integranti una
condotta violenta, come precisata nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n.
29614 del 31/03/2022, Rv. 283376);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025
La Consigliera elatrice