Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23138 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 23138 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 10/04/1963
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che in data 13/9/2024 ha confermato il giudizio di penale
responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 22/11/2021 in ordine ai deli di truffa e di tentata truffa, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustiz
deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l’illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche con
disapplicazione della recidiva e riduzione della pena inflitta.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613
cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8
del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010-01; in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizi per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 marzo 2025
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