Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30681 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30681 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TIVOLI il 18/08/1987
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art.
comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, essendo lo stupeface
destinato ad uso personale e, con il secondo motivo, in ordine al trattamento sanzionatorio.
La prima doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittim collocandosi sul piano del merito. Il giudice a quo ha inferito la finalità di spaccio dalle
della detenzione della sostanza stupefacente di cui l’imputato è stato trovato in possesso ment si trovava nei pressi di una nota piazza di spaccio, all’interno di un’autovettura che a
noleggiato, detenendo ben 171 dosi medie singole di cocaina e crack e 19 dosi singole medie di hashish già confezionata in involucri e predisposti pronte per la cessione.
Sono altrettanto insindacabili, ove sorrette da congrua motivazione,
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le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice richiamato,
discostarsi dal minimo edittale, il numero di dosi ricavabili e le modalità della condotta po essere, evidenziando la natura organizzata dell’attività e richiamando i precedenti penali anc
specifici.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibil colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente