Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Sebbene il documento sia estremamente conciso, la sua decisione è netta e serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti per adire la Suprema Corte. Analizziamo i passaggi fondamentali di questa vicenda processuale per comprendere le implicazioni pratiche per chiunque intenda impugnare una sentenza penale.
I Fatti Processuali
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha scelto di adire la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Corte Suprema non è entrata nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
Con una breve ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. Il Collegio ha dichiarato il ricorso ‘inammissibile’. Questa declaratoria significa che l’impugnazione è stata rigettata non perché le argomentazioni fossero infondate, ma perché mancavano i requisiti essenziali previsti dalla legge per poter essere esaminate. Le ragioni specifiche non sono dettagliate nel provvedimento, ma solitamente l’inammissibilità deriva da vizi quali la genericità dei motivi, la proposizione di questioni di fatto non consentite in sede di legittimità, o il mancato rispetto dei termini.
Le conseguenze economiche della decisione
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, comporta oneri economici significativi per chi l’ha proposta. L’ordinanza, infatti, condanna esplicitamente il ricorrente a due pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento.
2. Una sanzione pecuniaria: una somma di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare progetti per il miglioramento del sistema carcerario.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria risiede direttamente nella declaratoria di inammissibilità. Secondo il codice di procedura penale, quando un’impugnazione viene dichiarata inammissibile, la parte privata che l’ha proposta è tenuta per legge a sopportare le spese del procedimento e al pagamento di una somma a titolo sanzionatorio. Questa norma ha una duplice finalità: da un lato, ristorare lo Stato dei costi sostenuti per un’attività giudiziaria rivelatasi inutile; dall’altro, disincentivare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario e ritardano la definizione dei processi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento, pur nella sua sinteticità, ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, riservato a censure specifiche e ben formulate. Un ricorso inammissibile non solo impedisce un esame nel merito della propria posizione, ma espone anche a conseguenze economiche rilevanti. Pertanto, prima di intraprendere questa strada, è cruciale una valutazione approfondita da parte di un legale esperto sulla sussistenza dei presupposti di legge, per evitare di incorrere in una condanna che aggiunge un onere economico alla delusione per l’esito del giudizio.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
In base all’ordinanza, la sanzione pecuniaria stabilita dalla Corte di Cassazione ammonta a tremila euro.
Chi deve sostenere i costi in caso di inammissibilità del ricorso?
I costi, comprensivi delle spese processuali e della sanzione, sono interamente a carico del ricorrente, ovvero della persona che ha presentato l’impugnazione poi dichiarata inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16022 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16022 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AREZZO il 07/08/1972
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della
Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 19 ottobre 2022 dal Tribunale di Arezzo, per il reato di cui agli artt
186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio della
motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena) non sono consentiti in sede di
legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già
adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale
(foglio 3 sent. app.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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