Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14970 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14970 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 04/02/1983
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 40800/24 CIOBANU
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art
368 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, attinente alla sussistenza della
responsabilità del ricorrente per il reato di calunnia, è manifestament infondato, oltre che riproduttivo di doglianze su cui il giudice si è g
pronunciato in sede di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico
apparato argomentativo, con particolare riguardo alla perizia dalla quale si è
ricavata la natura autografa delle firme apposte dall’imputato sull’istanza d ammissione al gratuito patrocinio (v. pag. 10);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025