Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14930 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIVITA NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano l’inosservanza di norme
penali ed il difetto motivazionale in relazione all’art. 99 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non
illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
considerato che l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura
della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente
disamina dei dati probatori;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il onsigliere Estensore