Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Colpa Processuale
L’ordinanza in esame, emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione viene rigettata per motivi procedurali, le implicazioni per il ricorrente non si limitano alla conferma della decisione precedente, ma possono estendersi a sanzioni economiche significative. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale della diligenza e del rispetto delle norme procedurali nel sistema giudiziario.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Sede di Legittimità
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno, emessa nel settembre del 2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando la questione davanti ai giudici di legittimità. Tuttavia, l’esito dell’impugnazione non è stato quello sperato.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver ricevuto il ricorso e dato avviso alle parti, ha esaminato l’atto di impugnazione. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se la decisione della Corte d’Appello fosse corretta o meno. La pronuncia di inammissibilità pone fine al procedimento, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
In aggiunta, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Colpa nella Causa di Inammissibilità
La parte cruciale della decisione risiede nella motivazione della condanna al pagamento della somma aggiuntiva. La Corte ha specificato che tale sanzione è stata irrogata “in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.
In termini semplici, i giudici hanno ritenuto che l’errore procedurale che ha reso il ricorso inammissibile fosse attribuibile a una negligenza o a una mancanza di diligenza da parte del ricorrente o del suo difensore. Il Codice di procedura penale, infatti, prevede che in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria, a meno che non dimostri che l’errore non sia dipeso da sua colpa. In questo caso, non essendo emersi elementi che potessero giustificare l’errore, la sanzione è stata applicata nella misura di tremila euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la forma è sostanza. L’accesso alla giustizia, specialmente in un grado di giudizio complesso come quello di Cassazione, è subordinato al rigoroso rispetto di regole e termini perentori. Un errore, anche se apparentemente minore, può precludere ogni possibilità di ottenere una revisione della decisione.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non ha una funzione risarcitoria, ma sanzionatoria e dissuasiva. Serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari, redatti senza la dovuta perizia tecnica o palesemente infondati, che contribuiscono a congestionare il sistema giudiziario. Per i cittadini e i professionisti del diritto, questo provvedimento rappresenta un monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente e di valutare attentamente i presupposti formali prima di intraprendere un’azione legale, per evitare che un diritto si trasformi in un ulteriore costo.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha potuto esaminare il merito della questione a causa di un vizio procedurale o di forma nel ricorso stesso. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
È stato condannato perché la Corte ha ritenuto che la causa dell’inammissibilità del ricorso fosse dovuta a una colpa del ricorrente. La legge prevede questa sanzione pecuniaria per scoraggiare ricorsi presentati senza il rispetto delle norme procedurali.
Qual è l’importo che il ricorrente deve versare e a chi?
Il ricorrente deve versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute nel giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14743 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14743 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SANTERAMO IN COLLE il 14/09/1964
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di
Salerno ha riformato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore e rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.;
letto il ricorso;
rilevato che:
con l’unico motivo del ricorso il COGNOME deduce vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento delle istanze difensive in merito alla richiesta
di assoluzione per non aver commesso il fatto;
la censura è manifestamente infondata posto che la Corte ha adeguatamente motivato circa l’appartenenza della pistola al ricorrente,
circostanza emergente sia dal comportamento concludente tenuto spontaneamente dall’imputato, che dalla testimonianza dell’ufficiale di PG;
ritenuto che, a fronte di tali considerazioni, il ricorrente propone censure inidonee a mettere in evidenza un qualsiasi profilo di criticità della motivazione
adottata dai giudici di merito, siccome basate su rilievi generici e, comunque, fattuali;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/4/2025