Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13945 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13945 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO il 07/01/1979
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta, tra l’al
termini privi di concreta specificità e pertinenza censoria, un’asserita motivazione a base della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, poic
l’onere di motivazione dei giudici di appello con riferimento all’affermazi responsabilità per il reato di truffa aggravata di cui al capo
a)
risulta congruamente assolto (cfr. p. 6), anche a fronte del fatto che il ricorrente ha rinunciat
doglianze proposte con l’atto di appello, chiedendo semplicemente l’aumento de pena a titolo di continuazione con altra condanna e così aderendo esplicitam
– pur senza la formalizzazione di un accordo ex
art. 599-bis cod. proc. pen. – alle richieste del Procuratore generale (cfr. p. 5 e verbale di udienza del 22
2024);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.