Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame, emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Con una decisione netta e procedurale, la Suprema Corte ha chiuso la vicenda giudiziaria per l’imputato, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori oneri economici. Questo caso evidenzia l’importanza di rispettare scrupolosamente i requisiti formali e sostanziali per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: L’Appello alla Suprema Corte
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina in data 18 dicembre 2024. L’imputato, cercando di ribaltare la decisione dei giudici di secondo grado, ha adito la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, il suo tentativo di ottenere una revisione della sentenza si è scontrato con una valutazione preliminare che ne ha decretato la fine ancor prima di entrare nel merito della questione.
La Decisione: Il Ricorso Inammissibile e le Sanzioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 14 aprile 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per poter esaminare un’impugnazione.
Le conseguenze di tale decisione sono state immediate e significative per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate.
Un aspetto interessante riguarda la posizione della parte civile. Sebbene fosse costituita nel giudizio, la Corte ha ritenuto di non dover procedere alla liquidazione delle spese in suo favore, sulla base di un non meglio specificato “contributo fornito”.
Le Motivazioni della Corte
L’ordinanza, per sua natura, è un provvedimento sintetico che non si sofferma, nel testo analizzato, sulle specifiche ragioni che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile. Generalmente, un ricorso viene dichiarato tale per vizi che possono riguardare, ad esempio, la tardività della sua presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per ricorrere in Cassazione (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la genericità delle censure mosse alla sentenza impugnata. La decisione della Corte è quindi puramente processuale: ha constatato l’assenza dei requisiti per procedere oltre, senza valutare se le doglianze del ricorrente fossero, nel merito, fondate o meno.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La pronuncia in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a filtri rigorosi. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la sentenza di condanna precedente, ma comporta anche un aggravio economico per chi lo ha proposto. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via dell’impugnazione di legittimità, che deve essere fondata su motivi solidi e legalmente ammessi, per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità con le relative conseguenze sanzionatorie.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso penale inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Sebbene il provvedimento non lo specifichi, un ricorso è dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Le cause possono includere la presentazione oltre i termini, la mancanza dei motivi specifici previsti dal codice di procedura penale o la genericità delle argomentazioni.
In questo caso, il ricorrente ha dovuto risarcire la parte civile per le spese legali?
No. La Corte di Cassazione ha espressamente escluso la liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita, motivando tale scelta sulla base di un “contributo fornito”, senza fornire ulteriori dettagli nel testo dell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29807 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29807 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 05/06/1979
presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto .
O disposto d’ufficio
rn a richiesta di parte
f,imposto dalla legge
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
à
R.G. n. 2607/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata e le conclusioni della parte civile (condanna per il previsto dall’art. 570 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al vizio strutturale della sentenza di primo gr sanato dalla Corte di appello, al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prov
sussistenza degli elementi costitutivi del reato;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamen valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una non consen
rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, nonché perché generici risp alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 3
ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
Ritenuto in ragione del contributo fornito di non dover procedere alla liquidazione delle sp del grado di giudizio in favore della costituita parte civile;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.