Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20098 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20098 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il 15/05/1974
avverso il decreto del 30/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
(dato avviso alle p – ar – tT; s:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha
dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il reclamo proposto da NOME
COGNOME affinché venissero disapplicate le circolari D.A.P. quanto ai canali radio e TV visi e di consentire la visione di tutti i canali disponibili sulla piattaforma del digitale terre
consentire nuovamente la visione del Telegiornale Umbria;
Rilevato che nell’impugnazione proposta personalmente il detenuto lamenta la violazione di
legge in quanto l’interesse alla pronuncia sarebbe ancora attuale poiché la richiesta originaria riferiva a tutti i canali disponibili sulla piattaforma del digitale terrestre e alla vi
Telegiornale Umbria, che non sono oggetto della sopravvenuta circolare del D.A.P. cui ha fatto riferimento il magistrato di sorveglianza nel proprio provvedimento;
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, preso atto che il provvedimento
impugnato è stato emesso ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha qualificato i reclamo proposto avverso tale provvedimento quale ricorso per cassazione e ha disposto
trasmettersi gli atti a questa Corte;
Rilevato altresì che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n.
103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuo debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso originariamente proposto è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d GLYPH mmende.
Così deciso il 17/4/2025