Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19537 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19537 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PENSATO NOME COGNOME nato a CATANIA il 18/12/1973
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di
legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa esclusione della recidiva reiterata contestata nei confronti dell’odierno ricorrente, è manifestamente infondato,
poiché la Corte territoriale, confermando la decisione del giudice di primo grado sul punto, ha posto a base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante
de qua adeguata motivazione in linea con la consolidata giurisprudenza di
legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati,
essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133
cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia
indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato
sub iudice
(si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è evidenziata, alla luce dei plurimi precedenti penali
dell’odierno ricorrente, la sua particolare propensione alla commissione di condotte illecite, la sua accentuata pericolosità sociale, nonché la sua peculiare abilità nel delinquere);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.