Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19176 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
esaminata la memoria del ricorrente in cui ha insistito per l’ammissibilità del ricorso e chie la rinnessione degli atti al Presidente della Corte;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi costituiti, il primo, da me doglianze in punto di fatto, e il secondo, da argomentazioni di carattere confutativo,
comunque, meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità e diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagli
e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da a 3 in cui, quanto al diniego della causa di non punibilità, si è esclusa, con motivazione n
manifestamente illogica, la minima offensività del fatto);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 aprile 2025
ré stensore
Il Presi COGNOME te