Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna alle Spese e alla Sanzione
Quando si decide di impugnare una sentenza, è fondamentale che l’atto di ricorso rispetti precise regole formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma può comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, delineando un esito tanto severo quanto prevedibile per le impugnazioni manifestamente infondate.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, portando il caso all’ultimo livello di giudizio. Tuttavia, il percorso del ricorso si è interrotto bruscamente prima ancora di poter entrare nel vivo delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha posto fine al procedimento. I giudici ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non è una semplice formalità, ma un atto che impedisce alla Corte di valutare la fondatezza delle doglianze del ricorrente. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello impugnata è diventata definitiva. La decisione della Cassazione, inoltre, ha comportato due ulteriori statuizioni a carico del ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Tuttavia, la natura stessa del provvedimento e il riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000) chiariscono il quadro. La dichiarazione di inammissibilità deriva dal fatto che l’impugnazione era evidentemente priva dei requisiti previsti dalla legge. Le cause di inammissibilità possono essere molteplici: la presentazione del ricorso fuori termine, la carenza di motivi specifici, la proposizione di questioni di fatto non consentite in sede di legittimità, o l’assoluta infondatezza delle censure mosse.
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non è automatica, ma rappresenta una scelta discrezionale del giudice che trova fondamento nella colpa del ricorrente nell’aver adito la Corte con un’impugnazione viziata. Tale sanzione ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario; dall’altro, sanzionare l’abuso dello strumento processuale. La Corte, ritenendo manifesta la causa di inammissibilità, ha applicato tale sanzione nella misura di tremila euro.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile. Un ricorso inammissibile non è un tentativo fallito, ma un errore procedurale che comporta conseguenze concrete e negative. Per il cittadino, significa non solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche un esborso economico non trascurabile, composto dalle spese del procedimento e da una vera e propria sanzione. Per gli avvocati, sottolinea l’importanza di una valutazione rigorosa e preliminare circa l’effettiva ammissibilità e fondatezza di un’impugnazione prima di proporla, per evitare di esporre i propri assistiti a esiti pregiudizievoli.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso viene rigettato senza che la Corte ne esamini il merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e non più contestabile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso è condannata al pagamento delle spese processuali e può essere inoltre condannata a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Perché la Corte condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità?
Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o privi dei requisiti di legge, sanzionando così un uso improprio dello strumento processuale che appesantisce il lavoro della giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 24/07/1969
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
esaminata la memoria del ricorrente in cui ha insistito per l’ammissibilità del ricorso e chie la rinnessione degli atti al Presidente della Corte;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi costituiti, il primo, da me doglianze in punto di fatto, e il secondo, da argomentazioni di carattere confutativo,
comunque, meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità e diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagli
e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da a 3 in cui, quanto al diniego della causa di non punibilità, si è esclusa, con motivazione n
manifestamente illogica, la minima offensività del fatto);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 aprile 2025
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Il Presi COGNOME te