Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29129 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29129 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 03/04/1991 avverso la sentenza del 03/04/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME contro la sentenza n. 3686/2025, con cui il Tribunale di Napoli ha applicato in data 3 aprile 2025 la pena ex art. 444 cod. pr
pen. per il reato di cui all’art.337 c.p., è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pen.
Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all’evidenza fra i casi previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativamen
indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione del
volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualific giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale n partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle a mende
Così deciso 1’11 luglio 2025 Il Co i. ere estensore GLYPH
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