Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28835 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28835 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOMENOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 08/08/2001 COGNOME NOME nato a MADDALONI il 06/09/1999
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che le censure dedotte nel ricorso nell’interesse di NOME
COGNOME (circa l’omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla diversa qualificazione del fatto sub a di tentato omicidio come rissa aggravata e alla
ritenuta responsabilità per le lesioni di cui al capo b dell’imputazione e circa il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio) e nel ricorso nell’interesse di NOME
COGNOME (vizio di motivazione della sentenza di appello nella parte in cui vengono negate le circostanze attenuanti generiche prevalenti) sono manifestamente
infondate.
Invero, nella sentenza di appello impugnata si dà atto che i difensori muniti di procura speciale e COGNOME personalmente hanno comunicato la rinuncia a tutti i
motivi di difesa diversi da quelli relativi alla dosimetria della pena, di cui va tenuto conto pur non trattandosi formalmente di concordato sulla pena per richiesta ex art.
599-bis cod. proc. pen. tardiva. Ne consegue che i motivi sulla responsabilità sono stati considerati rinunciati e non vi è contestazione sul punto, per cui i rilievi in punto di responsabilità non potevano essere fatti, al pari di quelli sul trattamento sanzionatorio in quanto conforme a quello richiesto dalle parti.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.