Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il 22/05/1998
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
R.G.N. 5956/25 FERRARA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
che il motivo dedotto con il ricorso avente a oggetto violazione di
Ritenuto legge in ordine alla affermazione di penale responsabilità, in particolare, là do
giudici di merito non avrebbero ritenuto di qualificare la condotta come mera ipotesi di resistenza passiva, è generico, limitandosi a mere enunciazio
apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito e util fine di addivenire a una pronuncia assolutoria;
che, in ogni caso, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica coerente e puntuale (cfr. pagg. 1-3 dei “motivi della decisione” della senten impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/05/2025