Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna in Cassazione
Quando si presenta un ricorso inammissibile presso la Corte di Cassazione, le conseguenze possono essere significative, non solo per l’esito della causa ma anche dal punto di vista economico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce quali sono gli oneri a carico di chi intraprende questa via senza le dovute basi giuridiche, delineando un quadro preciso delle sanzioni previste dalla legge.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. La ricorrente, attraverso il suo legale, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione dei giudici di legittimità. Tuttavia, l’esito del ricorso non è stato quello sperato.
La Declaratoria di Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma si sono fermati a una valutazione preliminare. L’inammissibilità si verifica quando l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali che la legge richiede per poter essere validamente esaminato. Può dipendere da vizi nella presentazione, dalla tardività o dalla manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Le Motivazioni: Le Conseguenze Economiche Previste dalla Legge
La conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità è stabilita dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La norma prevede che la parte che ha proposto il ricorso, quando questo viene giudicato inammissibile, debba essere condannata a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali: Si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento dinanzi alla Corte.
2. Il versamento di una somma alla Cassa delle ammende: Questa è una sanzione pecuniaria, la cui entità viene determinata equitativamente dalla Corte, tenendo conto dei motivi dell’inammissibilità.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha applicato rigorosamente questa disposizione, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e fissando in 3.000,00 euro la somma da versare alla Cassa delle ammende. La Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa della ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, rendendo automatica l’applicazione della sanzione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai gradi più alti come la Cassazione, deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il proponente, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti.
La decisione serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di impugnare un provvedimento. È essenziale affidarsi a un difensore esperto che possa valutare la reale fondatezza dei motivi di ricorso, evitando così di incorrere in declaratorie di inammissibilità e nelle relative sanzioni pecuniarie, che possono risultare particolarmente onerose.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita equitativamente dalla Corte, a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria inflitta in questo caso specifico?
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Qual è il fondamento normativo per questa condanna?
La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria trova il suo fondamento nell’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina specificamente le conseguenze del rigetto o dell’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27946 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MARSALA il 22/07/1997
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 9 settembre 2024 la Corte di
appello di Palermo confermava la precedente sentenza del giorno 21 aprile 2022
con cui il G.I.P. del Tribunale di Marsala aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato
ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione e l’erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrato
l’elemento soggettivo del reato contestato;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità atteso che la ricorrente si è limitata a censurare acriticamente la decisione della Corte
di appello palermitana senza articolare alcuna specifica critica in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensorQ
COGNOMEil Presidente