Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27946 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 9 settembre 2024 la Corte di
appello di Palermo confermava la precedente sentenza del giorno 21 aprile 2022
con cui il G.I.P. del Tribunale di Marsala aveva condannato NOME alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato
ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione e l’erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrato
l’elemento soggettivo del reato contestato;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità atteso che la ricorrente si è limitata a censurare acriticamente la decisione della Corte
di appello palermitana senza articolare alcuna specifica critica in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensorQ
COGNOME Presidente