Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna alle Spese
Presentare un’impugnazione in Cassazione è un passo delicato che richiede il rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Quando questi non vengono soddisfatti, il risultato può essere una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un chiaro esempio di questo esito, condannando la ricorrente non solo al pagamento delle spese, ma anche a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Una donna, ritenendosi lesa da tale decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione al fine di ottenerne la riforma. Il ricorso è stato quindi esaminato dalla Suprema Corte in un’udienza tenutasi a maggio 2025.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza con cui ha risolto la questione in modo netto. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al tentativo di impugnazione della sentenza di secondo grado.
Contestualmente alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha inflitto una sanzione pecuniaria pari a tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Sebbene l’ordinanza in commento non entri nel dettaglio delle specifiche cause di inammissibilità, è utile ricordare quali sono i motivi generali che possono portare a una tale declaratoria. Un ricorso inammissibile può derivare da vizi di forma (come il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione), dalla proposizione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito riservato ai giudici di merito), o dalla manifesta infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata. Questa decisione serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando impugnazioni dilatorie o prive di seria fundamenta giuridica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte ha implicazioni pratiche molto chiare e funge da monito. Proporre un ricorso per Cassazione senza una solida base giuridica o senza rispettare scrupolosamente le norme procedurali non è una strategia priva di rischi. Oltre a non ottenere il risultato sperato, ovvero la riforma della sentenza, la parte ricorrente si espone a conseguenze economiche tangibili. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione alla Cassa delle ammende rappresenta un meccanismo deflattivo, volto a preservare le risorse della giustizia per i casi che meritano un esame approfondito. Pertanto, è fondamentale affidarsi a un’analisi legale rigorosa prima di intraprendere la via dell’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, di norma, anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
In questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito una sanzione di tremila euro, che la ricorrente deve versare alla Cassa delle ammende.
Quale provvedimento è stato impugnato con il ricorso?
Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 28 novembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21408 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21408 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 10/05/1984
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la
sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (con cui sono
state censurate l’affermazione della penale responsabilità dell’imputata per il reato di cui all’art. 340 cod. pen., anche sotto il profilo psicologico, e la mancata
applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e
disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine della sentenza impugnata da 3 a 6);
rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025.