Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22777 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PISA il 07/03/1973
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del
Tribunale di Pisa del 13 giugno 2019, con cui NOME era stato condannato per il reato di all’art. 73, comma 5, DPR 309/1990.
2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione
riferimento all’ingiustificato diniego della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n.
pen.
3. La doglianza proposta nella presente sede non era stata avanzata nel giudizio di appello:
orbene, è pacifico che possono essere dedotte con il ricorso per cassazione per cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello – ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio
stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza ex GLYPH multis, GLYPH Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, GLYPH Rv. 255940 GLYPH 01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 – 01).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025.