Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20037 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20037 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Frosinone il 31/03/1982, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 13/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
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IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella di primo grado, è stato proposto personalmente dall’imputato, che ha sottoscritto l’at
inviato alla Corte di appello di Roma, con firma neppure autenticata dal difensore, incarica solo del deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione.
1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escluder
facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti ne
speciale della Corte di cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.).
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1
lett. a), con procedura de plano,
secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art. 610 cod.
proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
2.1. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’11 aprile 2025.