Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna alle Spese e Multa
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del giudizio penale, ma non è un’opzione da percorrere alla leggera. Un ricorso inammissibile, ovvero un’impugnazione palesemente infondata o priva dei requisiti di legge, non solo viene respinto, ma comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente. L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi ne è un chiaro esempio, illustrando l’applicazione rigorosa dell’articolo 616 del codice di procedura penale.
Il Contesto del Caso: Dal Ricorso alla Decisione della Cassazione
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia a suo carico. Tuttavia, il percorso giudiziario si è interrotto bruscamente di fronte alla settima sezione penale.
L’udienza, tenutasi a febbraio 2025, ha visto il collegio esaminare le censure mosse dal ricorrente. La Corte ha rapidamente rilevato una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione, che ha portato a una decisione netta e severa.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. I giudici hanno ritenuto che le motivazioni addotte dal ricorrente fossero manifestamente infondate e non idonee a scalfire la logicità e la congruità della sentenza impugnata.
La Colpa del Ricorrente e la Sanzione Pecuniaria
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e qui risiede l’aspetto più significativo della pronuncia, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è automatica, ma viene disposta quando la Corte ravvisa profili di colpa nel ricorrente, consistenti nell’aver proposto un’impugnazione con una “evidente inammissibilità”. In pratica, si sanziona l’abuso dello strumento processuale, ovvero l’aver adito la Corte di Cassazione senza validi motivi giuridici, causando un dispendio di risorse giudiziarie.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sull’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata alle spese del procedimento. Inoltre, se il ricorso è dichiarato inammissibile, la norma impone la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a meno che il ricorrente non abbia agito senza colpa.
Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la colpa fosse evidente, data la palese inconsistenza delle doglianze. A supporto di questa valutazione, l’ordinanza richiama principi consolidati dalla giurisprudenza, tra cui una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000) e una precedente pronuncia della stessa Cassazione (n. 30247/2016), che hanno chiarito i presupposti per l’applicazione di tale sanzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario, riservato a censure specifiche e fondate su vizi di legittimità. La proposizione di un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza non è priva di conseguenze. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o temerarie. Questa pronuncia serve da monito per gli operatori del diritto, sottolineando la necessità di una valutazione attenta e scrupolosa prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio, per evitare di aggravare la posizione processuale ed economica del proprio assistito.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso penale inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una multa di 3.000 euro?
Il ricorrente è stato condannato a pagare tale somma perché la Corte ha ravvisato una colpa nella sua condotta, data l'”evidente inammissibilità” dell’impugnazione. La sanzione ha lo scopo di punire l’abuso dello strumento processuale, ovvero l’aver presentato un ricorso palesemente infondato.
Su quale base giuridica la Corte ha imposto il pagamento delle spese e della sanzione?
La decisione si fonda sull’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze economiche del rigetto o dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione. La Corte ha anche richiamato precedenti sentenze della Corte Costituzionale e della stessa Cassazione che consolidano questo principio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19916 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LODI il 18/09/1976
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milan che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione;
considerato che il primo motivo, con il quale si lamentano la violazione della legge penal e il vizio di motivazione, lungi dal contenere effettive censure di legittimità è del tutto pr
necessaria specificità e, comunque, versato in fatto, poiché non contiene un’effettiva critica confronti del provvedimento impugnato ma prospetta – per il tramite di assedi generici
un’alternativa valutazione del compendio in atti (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME R
268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
considerato che il secondo motivo, con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e
trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, del tutto generico – segnatamente nella parte in cui assume che sarebbe stata inflitta una pena eccessiva – e non si confronta con l
motivazione impugnata che ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi posti a sostegno del rigetto anche in parte qua del gravame (cfr. spec. p. 7);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2025.