Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23609 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23609 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 24/06/1962
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso, cui è seguita memoria, di COGNOME NOME condannato in ordine ai reati ex artt. 110 c.p. 494 c.p. e 167 Dlgs. 196/2003, è inammissibile.
Esso è meramente rivalutativo del merito, a fronte di una motivazione che dà conto del contributo materiale ( con consegna dei documenti delle parti civili
agli autori della richiesta inoltrata alla Agenzia delle Entrate) ) e quindi anch morale, stante l’emersione conseguenziale di un incarico, illecito, diretto ad
acquisire informazioni altrui e riservate. Coerente è congrua appare anche la illustrazione del dolo dei reati in concorso, connotata anche della confutazione
delle giustificazioni o scusanti, invero alquanto banali, prospettate dall’imputato stesso. L’inammissibilità preclude la considerazione del progressivo decorso della
prescrizione.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di
sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della
Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è
ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 13/06/2025.