Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna alla Cassa delle Ammende
Quando un ricorso inammissibile viene presentato davanti alla Corte di Cassazione, le conseguenze per chi lo propone possono essere significative, andando oltre la semplice delusione per la mancata revisione del caso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come l’inammissibilità si traduca in precise sanzioni economiche, confermando un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: la responsabilità processuale.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto dalla Cassazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata. Il ricorrente, tramite i suoi legali, ha adito la Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento a lui sfavorevole. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per la discussione.
All’esito dell’udienza e dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, la Corte ha proceduto con la sua deliberazione, giungendo a una conclusione netta e perentoria.
La Decisione della Corte e le sue Implicazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei presupposti necessari affinché il ricorso potesse essere esaminato.
La conseguenza diretta e automatica di tale declaratoria è stata duplice:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a rimborsare allo Stato i costi sostenuti per la gestione del procedimento.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata imposta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Condanna per il Ricorso Inammissibile
Le motivazioni alla base della condanna economica risiedono nell’applicazione diretta dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Inoltre, e qui sta il punto cruciale, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la norma impone anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tale somma, il cui ammontare viene stabilito discrezionalmente dalla Corte tenendo conto della causa di inammissibilità, assume una natura sanzionatoria. L’obiettivo del legislatore è quello di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o privi dei requisiti di legge, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato alcuna ipotesi di esonero che potesse giustificare la non applicazione della sanzione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un evento privo di conseguenze. La condanna alle spese processuali e, soprattutto, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta un deterrente economico volto a preservare l’efficienza della Corte di Cassazione. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che la decisione di impugnare un provvedimento deve essere sempre preceduta da un’attenta e scrupolosa valutazione dei presupposti di ammissibilità e della fondatezza dei motivi, al fine di evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione è dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la base normativa per la condanna al pagamento verso la Cassa delle ammende?
La condanna si basa sull’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede questa sanzione pecuniaria come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
A quanto ammontava la somma da versare alla Cassa delle ammende nel caso specifico?
Nel caso esaminato dall’ordinanza, la Corte di Cassazione ha determinato la somma da versare in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17132 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17132 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 12/07/1988
avverso l’ordinanza del 13/01/2025 del TRIBUNALE di MACERATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che è inammissibile il ricorso (che propone, a mezzo di motivo unico, la illegittim
dell’atto impugnato, dato che il beneficio sarebbe stato da revocare – in ipotesi difensiva corso dei giudizi di cognizione) proposto – con atto a firma dell’avv. NOME COGNOME
da NOME COGNOME nei confronti del quale è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, accordatagli con sentenza del 14/03/2012 del Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Macerata, per aver egli commesso, in data 03/10/2014, un nuovo reato;
Ritenuto che l’impugnazione prospetti motivi non specifici, che si risolvono nella formulazione d
deduzioni meramente generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto atte a suffragar richiesta (si veda, sul punto quanto riportato nelola richiesta del Pubblico ministero
19/11/2024, alla quale si è richiamato il Giudice dell’esecuzione nel provvedimento or impugnato;
Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 aprile 2025
Il Consigliere estensor