Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
L’esito di un processo non si conclude sempre con una sentenza che stabilisce chi ha torto o ragione nel merito. A volte, l’atto di impugnazione stesso può essere viziato, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo è esattamente ciò che è accaduto in un recente caso deciso dalla Corte di Cassazione con un’ordinanza che ha messo fine al percorso giudiziario di una ricorrente, condannandola a significative conseguenze economiche. Analizziamo insieme i dettagli di questa vicenda processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 13 settembre 2023. Una donna, ritenendosi lesa da tale decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, sperando di ottenere una riforma della pronuncia a lei sfavorevole. Il caso è stato quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
Con un’ordinanza emessa in data 10 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha posto fine al procedimento in modo netto e definitivo. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito delle doglianze sollevate dalla ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei presupposti necessari affinché il ricorso potesse essere esaminato. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della declaratoria di ricorso inammissibile
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando presenta vizi che possono riguardare, ad esempio, la tardività della sua presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per ricorrere in Cassazione, o altre carenze di natura formale. La decisione della Corte implica che, a suo avviso, l’atto di impugnazione non superava questo vaglio preliminare, rendendo superfluo qualsiasi esame delle questioni di fondo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia ha conseguenze pratiche molto rilevanti. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo diventa definitiva e non più impugnabile. In secondo luogo, la declaratoria di ricorso inammissibile comporta una sanzione economica per la parte che lo ha proposto. La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende non è solo una conseguenza della soccombenza, ma funge anche da deterrente contro la proposizione di ricorsi presentati senza un adeguato fondamento giuridico o in violazione delle norme procedurali. Questo caso ci ricorda l’importanza di affidarsi a professionisti esperti per valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La decisione impugnata è stata modificata dalla Corte di Cassazione in questo caso?
No, la declaratoria di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il merito. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17373 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME natcta PALERMO il 19/09/1989
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di leg
bis ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 131
cod. pen., è indeducibile poiché
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano pagg. 6 e 7 della sent
impugnata ove si esclude l’applicazione dell’art. 131
bis cod. pen. per la
protrazione (triennale) dell’occupazione dell’immobile ed il conseguente danno p l’ente;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co rilevato,
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
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