Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17373 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di leg
bis ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 131
cod. pen., è indeducibile poiché
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano pagg. 6 e 7 della sent
impugnata ove si esclude l’applicazione dell’art. 131
bis cod. pen. per la
protrazione (triennale) dell’occupazione dell’immobile ed il conseguente danno p l’ente;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co rilevato,
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
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