Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di vedere esaminata la propria posizione nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi di appello possano portare a una condanna per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte di Appello. L’imputato contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando questioni relative al trattamento sanzionatorio applicato e alla mancata esclusione della recidiva, ovvero la circostanza aggravante legata alla commissione di un nuovo reato dopo una precedente condanna.
Il ricorso è stato quindi sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, senza poter riesaminare i fatti nella loro interezza.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, poiché hanno riscontrato un vizio procedurale preliminare che ne ha impedito l’analisi.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione non è una sanzione accessoria, ma una conseguenza diretta prevista dalla legge quando un’impugnazione viene giudicata inammissibile per colpa del proponente.
Le Motivazioni: la genericità come vizio insanabile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché “generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata esclusione della recidiva”. In termini più semplici, il ricorrente non ha presentato nuove e specifiche argomentazioni legali contro la sentenza d’appello, ma si è limitato a ripetere le stesse doglianze già avanzate e, soprattutto, già respinte dai giudici del grado precedente.
La Corte Suprema ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già “adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici” tali punti, come emergeva chiaramente dalle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata. Proporre un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di critiche precise e pertinenti alla decisione contestata, evidenziando errori di diritto e non semplicemente riproponendo questioni di fatto o valutazioni già risolte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni di questa ordinanza sono nette e offrono un importante monito. La declaratoria di inammissibilità di un ricorso non è un esito neutro. Comporta automaticamente la condanna alle spese del procedimento. Inoltre, citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, la Cassazione ha ribadito che non si può presumere che il ricorrente abbia agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. Quando un ricorso è palesemente infondato o generico, si presume che sia stato presentato con leggerezza, giustificando così l’ulteriore sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile. I ricorsi manifestamente infondati o ripetitivi non solo appesantiscono il sistema giudiziario, ma espongono il proponente a conseguenze economiche rilevanti. Pertanto, è fondamentale che ogni impugnazione sia supportata da motivi solidi, specifici e giuridicamente pertinenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e una mera ripetizione di motivi già valutati e respinti con argomentazioni corrette dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a versare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché la Corte ha ritenuto che il ricorso sia stato proposto ‘in colpa’, ovvero senza una seria base giuridica e in modo negligente, determinando così la causa di inammissibilità. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare impugnazioni futili o dilatorie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42954 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42954 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata esclusione dell recidiva già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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