Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione costa cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una possibilità cruciale per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, è un percorso da intraprendere con cautela e cognizione di causa. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda quali possono essere le pesanti conseguenze economiche di un ricorso inammissibile. Il provvedimento analizzato evidenzia come, oltre al rigetto, i ricorrenti possano essere condannati al pagamento di ingenti spese, incluse quelle della controparte. Approfondiamo i dettagli di questa decisione.
I fatti del caso
Tre individui proponevano ricorso davanti alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Sassari in data 31 maggio 2023. Il loro obiettivo era ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di primo grado. Nel corso del procedimento in Cassazione, la parte civile, ovvero la persona danneggiata dal reato, si è costituita depositando una memoria difensiva e una nota spese, manifestando la propria volontà di resistere al ricorso e chiedere la conferma della condanna al risarcimento.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunita in udienza camerale non partecipata, ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. Questa declaratoria non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla mancanza dei requisiti essenziali dell’impugnazione.
La conseguenza di tale decisione è stata una triplice condanna economica per i ricorrenti:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per il procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria di 3.000 euro, destinata a finanziare programmi di riabilitazione.
3. Rifusione delle spese alla parte civile: la condanna a rimborsare alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di Cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre accessori di legge.
Le motivazioni
L’ordinanza, pur non specificando i motivi esatti dell’inammissibilità dei ricorsi, si concentra sulla giustificazione della condanna alle spese in favore della parte civile. La Corte ha ritenuto che, avendo la parte civile partecipato attivamente al giudizio presentando una memoria e una notula, avesse pieno diritto al rimborso dei costi legali sostenuti per difendersi. La decisione è stata presa in un’udienza camerale non partecipata, una procedura semplificata prevista per i casi, come questo, in cui il ricorso appare manifestamente infondato o inammissibile, e si svolge sulla base degli atti scritti senza la discussione orale.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile. Un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve basarsi su motivi solidi e specifici. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per il proponente, ma si trasforma in un significativo onere economico. La condanna a pagare le spese processuali, una sanzione alla Cassa delle ammende e il rimborso delle spese legali della controparte costituiscono un deterrente contro appelli dilatori o infondati. Per i cittadini, ciò significa che prima di intraprendere un’azione legale così importante, è essenziale una valutazione approfondita con il proprio avvocato sulle reali possibilità di successo, per evitare di incorrere in conseguenze finanziarie molto serie.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo ai ricorsi presentati?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, senza quindi procedere all’esame del merito delle questioni sollevate.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese legali della parte civile, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
La parte civile ha partecipato attivamente al giudizio in Cassazione?
Sì, la parte civile ha partecipato attivamente presentando una memoria scritta e una notula delle spese, attività che ha giustificato la condanna dei ricorrenti alla rifusione dei suoi costi di difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7622 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a OZIERI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a OZIERI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a OZIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 del TRIBUNALE di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto che i ricorrenti vadano altresì condannati alle spese di lite in favore della parte c che ha fatto pervenire una memoria e la notula, spese da liquidarsi alla stregua delle risultanze di causa, tenuto conto che il procedimento è stato definito dalla Settima Sezione in udienza camerale non partecipata
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
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