Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16294 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 12/04/1973
avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di COGNOME
dato avVt5o GLYPH al1prti L kT. udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOMECOGNOME
OSSERVA
1. NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione per il reato di resisten
pubblico ufficiale e lesioni aggravate.
2. Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione in ordine all’omessa assoluzione ex
art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano
perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge
n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso
invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o della misu sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025