Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16294 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di VELLETRI
dato avVt5o GLYPH al1prti L kT. udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
- NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione per il reato di resisten
pubblico ufficiale e lesioni aggravate.
- Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione in ordine all’omessa assoluzione ex
art. 129 cod. proc. pen.
- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano
perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge
n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso
invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o della misu sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025