Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna alle Spese
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa concludersi prima ancora di essere discussa nel merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il proponente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma a titolo di sanzione. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale del rispetto dei requisiti formali e sostanziali per adire la Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello de L’Aquila in data 13 giugno 2024. Un individuo, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di impugnarla dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che svolge una funzione di filtro preliminare sulla ammissibilità dei ricorsi.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
Con una sintetica ordinanza, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. Il Collegio, presieduto dal Dott. Piero Messini D’Agostini, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa statuizione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, né valuta se la Corte d’Appello abbia giudicato correttamente i fatti. La declaratoria di inammissibilità è una decisione puramente processuale: significa che l’atto di impugnazione non possedeva le caratteristiche tecniche e giuridiche richieste dalla legge per poter essere esaminato. Di conseguenza, la Corte non ha nemmeno iniziato la valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.
La diretta conseguenza di tale decisione è stata duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate.
Le Motivazioni
L’ordinanza, per sua natura, è molto concisa e non esplicita nel dettaglio le specifiche ragioni che hanno portato a ritenere il ricorso inammissibile. Tuttavia, possiamo dedurre che l’impugnazione mancasse di uno o più requisiti essenziali previsti dal codice di procedura penale. Le cause più comuni di inammissibilità di un ricorso per cassazione includono:
* Vizi di forma: l’atto potrebbe essere stato redatto senza rispettare le formalità prescritte.
* Presentazione fuori termine: il ricorso potrebbe essere stato depositato oltre il termine perentorio di legge.
* Carenza di motivi specifici: i motivi di ricorso potrebbero essere stati enunciati in modo generico, senza criticare puntualmente le parti della sentenza che si intendeva contestare.
* Proposizione di censure di merito: spesso i ricorsi vengono dichiarati inammissibili perché, invece di denunciare violazioni di legge (l’unico compito della Cassazione), tentano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione, quindi, pur senza argomentare nel dettaglio, si basa sulla constatazione oggettiva che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole stringenti. Non è sufficiente ritenere una sentenza ingiusta per poterla impugnare con successo. È indispensabile che il ricorso sia tecnicamente ben formulato, si concentri esclusivamente su questioni di diritto e rispetti tutte le norme procedurali. La sanzione pecuniaria inflitta serve da monito, sottolineando che un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo ha proposto.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputato inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte ha confermato la colpevolezza del ricorrente?
No. Una dichiarazione di inammissibilità è una decisione di natura processuale. Significa che il ricorso non aveva i requisiti legali per essere esaminato, pertanto la Corte non è entrata nel merito della questione per valutare la correttezza della sentenza precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17375 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17375 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il 27/09/1990
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed
vizio motivazionale con riferimento all’omessa applicazione dell’art. 131
bis cod.
pen. ed alla mancata concessione di una pena sostitutiva ex
art. 20
bis cod. pen.,
sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vag e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, per
scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impu
(si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sentenza impugnata sulle ragioni os al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del
sul diniego di conversione della pena detentiva con una delle sostitutive pr bis
dall’art. 20
cod. pen., rispettivamente per la mancanza del requisito della no abitualità della condotta e per i numerosi precedenti penali specifici grava
prevenuto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il Ccjnsigliere Estensore