Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione costa cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni, ma è un percorso che richiede rigore e fondatezza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che non entra nel merito della questione ma si ferma a un giudizio preliminare sulla sua validità. L’esito, come vedremo, non è privo di conseguenze economiche per chi tenta questa via senza le giuste premesse.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di impugnarla dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, affidando le sue speranze all’organo di vertice della giurisdizione italiana. L’obiettivo era ottenere un annullamento o una riforma della precedente condanna. La Corte, tuttavia, non ha nemmeno iniziato la valutazione delle argomentazioni difensive.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia significa che i giudici non hanno esaminato il contenuto del ricorso, ovvero le ragioni di fatto e di diritto sollevate dal ricorrente. La declaratoria di inammissibilità è una sorta di “sbarramento” procedurale che impedisce alla Corte di esprimersi sul merito della vicenda. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Sebbene l’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità (che possono variare dalla tardività alla genericità dei motivi), le motivazioni della condanna economica sono implicite e radicate nel codice di procedura penale. La legge prevede queste sanzioni per disincentivare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate, generiche o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. La condanna alle spese processuali copre i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento. La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, invece, ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale e, dall’altro, finanziare progetti di recupero e reinserimento sociale per i condannati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata è un chiaro monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di un ricorso in Cassazione. Non si tratta di una semplice opportunità per ritentare la sorte, ma di un rimedio giuridico eccezionale, accessibile solo in presenza di specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata. Affidarsi a un legale esperto è fondamentale per valutare la reale sussistenza dei motivi di ricorso ed evitare di incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile, che non solo rende definitiva la condanna ma aggiunge anche un significativo onere economico. La giustizia, specialmente nel suo grado più alto, esige serietà e preparazione.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non ha esaminato il merito delle questioni sollevate perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere preso in considerazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché viene imposta una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
La sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o presentati per scopi puramente dilatori, che sovraccaricano il lavoro della Corte di Cassazione, e a finanziare programmi di reinserimento per i detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16249 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16249 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 05/07/1986
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 43089/24 Russo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385
cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di
motivazione circa l’affermazione di penale responsabilità, la valutazione delle prove nonché l’entità della pena, esula dalla valutazione di legittimità perché
generico là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice di secondo grado ad
adottare una differente pronuncia.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025.