Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare scrupolosamente le regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda quali sono le severe conseguenze di un ricorso inammissibile. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno non solo respinto l’istanza, ma hanno anche condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione pecuniaria, senza nemmeno entrare nel merito della questione.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 29 ottobre 2024. La parte soccombente in secondo grado ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, sperando di ottenere una riforma della decisione a lei sfavorevole.
Tuttavia, il percorso dell’impugnazione si è interrotto bruscamente prima ancora che i giudici potessero analizzare le ragioni di fondo della controversia.
La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile e le Sue Implicazioni
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunitasi in udienza il 4 aprile 2025, ha esaminato il ricorso e lo ha ritenuto, appunto, inammissibile. Questa dichiarazione non è una valutazione sul torto o la ragione della parte ricorrente, ma un giudizio preliminare che attesta la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge affinché il ricorso possa essere esaminato.
Le cause di inammissibilità possono essere molteplici: dal mancato rispetto dei termini per la presentazione, a vizi di forma, fino alla proposizione di motivi non consentiti in sede di legittimità. Sebbene il testo dell’ordinanza non entri nel dettaglio dei motivi specifici, il risultato è inequivocabile.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di una declaratoria di inammissibilità è di natura puramente processuale. Il giudice, in questo caso la Corte di Cassazione, rileva un vizio che impedisce l’analisi del merito del ricorso. In questo contesto, il provvedimento evidenzia che, una volta constatata l’inammissibilità, la legge impone due conseguenze automatiche a carico del ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di impugnazioni avventate o palesemente infondate che congestionano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
La decisione è netta e severa. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: impugnare una decisione giudiziaria è un diritto, ma deve essere esercitato con competenza e nel pieno rispetto delle norme procedurali. Un ricorso presentato senza i dovuti requisiti non solo non porterà al risultato sperato, ma comporterà anche un ulteriore e significativo esborso economico, rendendo la situazione della parte soccombente ancora più gravosa.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il caso nel merito perché il ricorso presentava vizi procedurali o non rispettava i requisiti previsti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La parte che ha presentato il ricorso è stata condannata a pagare sia le spese del procedimento giudiziario sia una sanzione pecuniaria aggiuntiva di tremila euro.
A chi viene versata la sanzione pecuniaria imposta dalla Corte?
La somma di tremila euro deve essere versata in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti per il miglioramento del sistema penitenziario e il reinserimento sociale dei condannati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16228 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16228 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LEGNANO il 31/08/1983
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
•
n. 42965/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei requisiti dello stat
necessità, è privo di specificità in quanto la lettura del provvedimento impugnato dimostra ch le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non s
confronta (v. in particolare p. 2);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione dell
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., si limita a generiche censure poiché
si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale (v. p. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025