Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15616 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15616 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PADOVA il 30/10/1967
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la
Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di furto;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di lege e vizio di motivazione per inosservanza della regola valutativa di cui all’art. 192, comma 3,
cod. proc. pen., si esaurisce in mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; il
motivo inoltre è manifestamente infondato avendo il giudice di merito fatto buon governo del principio stabilito dal citato art. 192, comma 3, apprezzando la
consistenza dei singoli elementi, poi posti in connessione tra loro (cfr. pagg. 3 e
4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025