Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna alle Spese
Quando un’azione legale viene intrapresa, l’esito non è sempre una decisione nel merito della questione. A volte, l’atto stesso può essere respinto per motivi procedurali. Un esempio emblematico è il ricorso inammissibile, una situazione che comporta conseguenze economiche precise per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa accade in questi casi, focalizzandoci sulla condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Davanti alla Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso un’ordinanza emessa da una Corte d’Appello. Senza entrare nei dettagli del merito della causa originaria, il punto focale è la decisione della Corte di Cassazione di non esaminare il ricorso. La Suprema Corte, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, ha proceduto a una valutazione preliminare sulla validità dell’atto di impugnazione.
La Dichiarazione di Inammissibilità del Ricorso
L’organo giudicante ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti per essere discusso nel merito. Questa valutazione porta a una dichiarazione di inammissibilità. È importante sottolineare che tale decisione non significa che il ricorrente avesse torto o ragione sulla questione di fondo, ma semplicemente che il suo tentativo di appello non ha superato il vaglio delle regole procedurali che governano l’accesso alla Corte di Cassazione.
Le Conseguenze Automatiche: Spese e Cassa delle Ammende
La legge, in particolare l’articolo 616 del codice di procedura penale, stabilisce delle conseguenze dirette e quasi automatiche per un ricorso inammissibile. Il provvedimento analizzato applica pedissequamente questa norma. La Corte, una volta dichiarata l’inammissibilità, condanna il ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Pagamento delle spese processuali: Si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento giudiziario avviato dal ricorrente.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Viene imposto il pagamento di una somma, in questo caso determinata in tremila euro, a favore di un fondo statale destinato al finanziamento di attività di riabilitazione e prevenzione del crimine.
L’Importanza dell’Art. 616 nel caso di ricorso inammissibile
La norma citata funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi esplorativi, dilatori o palesemente infondati. L’obiettivo è quello di scoraggiare l’abuso dello strumento processuale e di alleggerire il carico di lavoro della Suprema Corte, permettendole di concentrarsi sui casi che presentano questioni di diritto rilevanti.
Il Principio Stabilito dalla Corte
La decisione evidenzia che, salvo rare eccezioni di esonero non riscontrate nel caso di specie, la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende è una conseguenza inevitabile dell’inammissibilità. La Corte non ha discrezionalità nel decidere se applicare o meno questa sanzione, ma solo nel determinarne l’importo entro i limiti previsti dalla legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’osservazione che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Questa constatazione, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, innesca automaticamente la condanna del ricorrente. La Corte specifica che non ricorrono ipotesi di esonero, rendendo obbligatoria sia la condanna al pagamento delle spese processuali sia quella al versamento di una somma, equitativamente determinata in tremila euro, alla Cassa delle ammende. La decisione si basa quindi su una diretta applicazione della legge processuale, che sanziona la presentazione di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma un principio fondamentale della procedura penale: la presentazione di un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. Chi intraprende un’impugnazione deve essere consapevole che, in caso di inammissibilità, sarà tenuto a farsi carico dei costi del procedimento e a contribuire alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di adire la Corte di Cassazione, per evitare sanzioni economiche e garantire l’efficienza del sistema giudiziario.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Chi deve pagare le spese processuali in caso di ricorso inammissibile?
Le spese processuali sono a carico della parte privata che ha proposto il ricorso poi dichiarato inammissibile. Questa è una conseguenza diretta e automatica prevista dalla legge processuale penale.
Cos’è la Cassa delle ammende e perché il ricorrente deve versare una somma?
La Cassa delle ammende è un ente statale che finanzia progetti per il reinserimento sociale dei detenuti e per la prevenzione del crimine. Il versamento di una somma in caso di ricorso inammissibile ha una funzione sanzionatoria e di deterrenza contro l’abuso del processo, contribuendo al contempo a finanziare queste importanti attività.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15515 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15515 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POLISTENA il 13/10/1984
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il
difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81
cod. pen., limitatamente alla rideterminazione della pena finale – sono manifestamente infondate.
Invero, il provvedimento impugnato richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice dell’esecuzione, quando deve
procedere ex art. 671 cod. proc. pen. alla rideterminazione del più favorevole trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione in
ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a quella punita con la pena
più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie e misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo,
potendo il giudice dell’esecuzione soltanto operare, nell’ambito dell’aumento da apportare ai sensi dell’ art. 81 cod. pen., una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331/2014).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.