Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15408 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 del TRIBUNALE di MILANO
Idato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato I ricorso proposto da NOME COGNOME a mezzo dei difensore.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso
avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione deila volontà dell’imputato, ai difetto di correlazione tra
richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica dei fatto, all’illegalit della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai
soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori d’aiutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento
impugnato (cosi Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 P.v. 272619 e 01).
Ritenuto che il motivo dedotto è del tutto generico e che l’assunto difensivo, in base al quale ii giudice avrebbe dovuto ritenere l’uso personale della sostanza
stupefacente caduta in sequestro, è palesemente contraddetto dalia parte descrittiva del capo d’imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da puntuali riferimenti ai verbale di arresto ed
alla inesistenza di elementi per addivenire all’immediato proscioglimento dell’imputato.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod, proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello orocedimentale per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost, sent. n. 186 dei 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso in data 2 aprile 2025